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Il commercialista anche per i forfetari

I contribuenti che hanno aperto la propria posizione IVA nell’anno 2015, usufruendo del nuovo regime forfetario previsto dalla Legge 190 del 23/12/2014, avranno pensato di far a meno di un commercialista e questo perchè il regime adottato, comportando notevoli semplificazioni, poteva essere gestito in economia risparmiando i soldi dello stesso. Tuttavia, a volte non si leggono con attenzione i commi della normativa e quello che può sembrare una sfumatura poco importante, in realtà potrebbe comportare una bella sanzione; in particolare, il comma 69 dell’art. 1 della Legge 190/2014 così recita:

 69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi  dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti  ed  emessi,  i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati  dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture  contabili.  La
dichiarazione  dei  redditi  e'  presentata  nei  termini  e  con  le
modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I  contribuenti  di  cui  al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le  ritenute
alla fonte di cui al titolo III del  citato  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  600  del  1973,  e  successive  modificazioni;
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi,  i  medesimi  contribuenti
indicano il codice fiscale del percettore dei  redditi  per  i  quali
all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la  ritenuta
e l'ammontare dei redditi stessi.

Il tenore della norma è chiaro; i contribuenti che hanno optato per il nuovo regime forfetario, anche se sono soggetti  non  tenuti ad operare la ritenuta alla fonte, devono però OBBLIGATORIAMENTE integrare la propria dichiarazione con le informazioni relative ai percipienti dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta.

L’integrazione andrà effettuata in UNICO 2016 dove sono stati creati righi ad hoc nel quadro RS per la gestione di questi adempimenti.

Il nostro consiglio al contribuente è quello di non sottovalutare alcuni aspetti delle proprie posizioni e di affidarsi ad un commercialista (consigliamo anche di verificare la relativa iscrizione del professionista all’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ⇒ VERIFICA QUI ) per la corretta gestione di tale adempimento e di tutte le pratiche connesse.

Se vuoi contattarci ⇒ PREMI QUI

Perequazione pensioni e legge Renzi

Il Decreto Legge n. 65/2015 (c.d. “Decreto Renzi”), convertito dalla Legge 17/07/2015 n. 109, che ha sostanzialmente disatteso l’intervenuta abrogazione dell’art. 24, comma 25, del D.L. 06/12/2011 n. 201, convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 (c.d. “Legge Fornero“), intervenuta a mezzo della Sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 30/04/2015, ha sollevato proteste da parte dei pensionati, dei sindacati e delle opposizioni, perché riconosce soltanto una parte della perequazione delle pensioni, con quote che variano a seconda degli anni e questo per evitare che la rivalutazione automatica abbia un impatto troppo negativo sui conti pubblici.
La nuova legge sulle pensioni prevede un rimborso, «una tantum», che  varia a seconda dell’importo lordo secondo il seguente schema: per il 2012 e 2013 i pensionati percepiranno un reintegro del 100% per tutti i trattamenti di importo complessivo fino a tre volte il minimo, percentuale che scende al 40% per gli assegni superiori a 3 volte il minimo e fino a 4 volte, al 20% per quelli tra 4 e 5 volte il minimo, per poi toccare quota 10% per quelli tra 5 e 6 volte il minimo.  Per il 2014 e il 2015, invece, la rivalutazione sarà riconosciuta a partire dalle pensioni superiori a 3 volte il minimo e fino a 6 volte e sarà pari al 20% della percentuale assegnata per ogni fascia di reddito per gli anni 2012-2013. Chi invece percepisce «oltre 3.200 euro lordi mensili non riceverà alcunché».
Questo significa che le decisioni del Governo sui rimborsi per le pensioni superiori a tre volte il minimo, la cui indicizzazione era stata bloccata dal Salva Italia della riforma Fornero, «non rispondono a nessuna delle indicazioni contenute nella sentenza della Consulta»,  tant’è che i pensionati si sono mobilitati con delle “class action” al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto all’integrale perequazione del trattamento pensionistico.
Ebbene, nell’ottica di questa generale mobilitazione che vede tutti i pensionati sul piede di guerra, anche quelli che hanno visto riconosciuto solo parzialmente il proprio diritto alla perequazione (con assegni superiori a tre volte il minimo), ingenera molti dubbi in merito alla legittimità costituzionale del “Decreto Renzi”, con il quale il Governo, asserendo di voler adempiere alla pronuncia della Consulta, ha, invero, da un lato reiterato la stessa Legge Fornero e dall’altro ha solo parzialmente adempiuto al Giudicato Costituzionale, riconoscendo agli aventi diritto una perequazione in misura percentuale (e non integrale), definita “simpatico bonus” dal Premier Renzi.
Pertanto, con il presente memo, si sollecita ogni pensionato interessato affinché venga riconosciuto il proprio diritto all’integrale perequazione ovvero a tutti quelli esclusi dalla nuova legge, a rivolgersi agli uffici dello Studio DG Consulting, sito in Roma, Piazza Pietro Merolli n. 2, per un stabilire con l’Avv.to Massimo Rosati le modalità operative ed i costi di gestione della pratica per ottenere l‘integrale applicazione della Sentenza della Consulta.

IMU e TASI

imu_icoIl 16 giugno 2015 scadrà il termine per il versamento dell’#IMU e della #TASI. Anche quest’anno, #Studio DG Consulting ha cercato di anticipare i tempi fornendo ai suoi clienti con largo anticipo il relativo modello F24 per il versamento. Prossima scadenza degli stessi: 16 dicembre 2015.