Novità in materia di contenzioso tributario contenute nella legge di stabilità 2014
L’art. 1, comma 611, della legge 27.12.2013, n. 147, ossia la legge di stabilità per il 2014, ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla disciplina del contenzioso tributario, stabilendo che nelle controversie di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ossia le controversie di valore, in termini di sola imposta (quelle in presenza di sanzioni irrogate da un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate) la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità della domanda, eliminando pertanto la vecchia formulazione della norma secondo cui la mancata presentazione del reclamo era condizione di ammissibilità della domanda.
Il suddetto comma 611, lett. a), n. 1), sostituendo la vecchia formulazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, stabilisce infatti che “la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di 90 giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle Entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione“.
Il reclamo in argomento è l’atto che il contribuente deve presentare, prima della proposizione del ricorso, alla direzione provinciale o regionale che ha emesso l’atto impositivo. Con tale atto il contribuente può anche proporre una mediazione. Decorsi 90 giorni, senza che sia stato accolto il reclamo, o senza la conclusione della mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso, con la conseguenza che il contribuente/ricorrente entro i 30 giorni successivi deve costituirsi in giudizio presso la competente commissione tributaria .
Da ultimo, va precisato che il reclamo di cui sopra deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo contestato.