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IMU, mini IMU e Tares

Chi ha  pagato  entro il 16 dicembre 2013  l’Imu sulle  seconde case, negozi e capannoni ma si è perso nel caos  delle aliquote locali avrà  più tempo per rimediare, infatti potrà pagare entro il 16 giugno 2014, senza dover pagare interessi e sanzioni

Previsto il  posticipo, anche della la mini-Imu, a carico dei contribuenti che abitano nei Comuni dove l’aliquota per l’abitazione principale è superiore al 4 per mille, la scadenza del pagamento in programma per il 16 gennaio viene spostata al 24 gennaio insieme alla maggiorazione della Tares, l’una tantum statale da 30 centesimi al metro quadrato che interessa sia inquilini sia proprietari.

Variazione della rendita catastale in corso d’anno – calcolo Imu

IMUIn caso di variazione della rendita catastale sugli immobili in corso d’anno, aggiornata dall’Agenzia del Territorio, e notificata all’interessato, il calcolo dell’IMU deve essere eseguito sulla base della rendita iscritta in catasto al 1° gennaio dell’anno d’imposizione.

La nuova rendita dovrà essere utilizzata, ai fini IMU, soltanto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Per l’intero anno 2013, dovrà essere utilizzata la vecchia rendita, ai sensi del D.L. 6 dicembre n. 201/2011 art.13 c. 4, 5.

 

IMU – Circolare sulle regole per il versamento corretto del saldo 2013

IMUABITAZIONE PRINCIPALE
Dovranno pagare l’IMU entro il 16 dicembre 2013 i proprietari delle prime case cosiddette “di lusso” (categorie catastali A/1, A/8 e A/9), che hanno già versato in sede di acconto. Mentre i proprietari di abitazioni principali nei Comuni che hanno aumentato l’aliquota rispetto a quella standard (0,4%) dovranno pagare, entro il 16 gennaio 2014, il 40% della differenza tra l’Imu effettiva e quella generata dall’aliquota standard. Così ha stabilito il decreto legge 30 novembre 2013 n. 133.

FABBRICATI RURALI E TERRENI AGRICOLI
Con l’approvazione del Dl 133/2013, i fabbricati rurali strumentali all’attività agricola (stalle, depositi di attrezzi eccetera) sono interamente esenti, anche in relazione al saldo 2013. Anche per quanto riguarda i terreni viene replicata l’esenzione stabilita per l’acconto, ma questa volta l’esonero risulta essere solo a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (iap) iscritti nella previdenza agricola. La formulazione letterale della norma richiede il conguaglio a gennaio 2014, come per le abitazioni principali, nel caso di Comuni che hanno incrementato l’aliquota rispetto a quella standard (0,76%).

ALIQUOTE Dl RIFERIMENTO PER IL SALDO 2013
Sono efficaci le aliquote pubblicate dai Comuni entro il 9 dicembre 2013. Nel caso di tutti quei Comuni che non hanno effettuato la pubblicazione delle aliquote entro questa data, il contribuente dovrà calcolare il saldo in base alle aliquote dell’anno scorso.

CHI  DEVE VERSARE
Sono soggetti passivi IMU i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

  • il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
  • l‘usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare nulla a titolo di Imu);
  • il titolare del diritto d’uso;
  • il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di uno dei due coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà l’Imu il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto, pagherà l’imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
  • il titolare del diritto di enfiteusi;
  • il titolare del diritto di superficie;
  • il concessionario di aree demaniali;
  • nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di leasing il soggetto passivo è l’utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l’immobile in corso di costruzione);
  • il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto ad utilizzare l’immobile, non deve versare l’Imu.

DATE DA RICORDARE

Termine ultimo per la pubblicazione delle aliquote
definitive 2013 da parte dei Comuni
9 dicembre 2013
Saldo 201316 dicembre 2013
Comuni che hanno aumentato l’aliquota sulla
prima casa: termine per pagare il 40% della
differenza tra l’Imu effettiva e quella generata
dall’aliquota standard (0,40%)
16 gennaio 2014
Presentazione della dichiarazione l’Imu al
Comune per le variazioni 2013:
30 giugno 2014

 

 fonte: SOLE24ORE