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Ricorsi contro la revisione della rendita catastale

I Comuni possono richiedere all’Agenzia delle Entrate la revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane di proprietà privata, ubicate nelle microzone comunali caratterizzate da un anomalo scostamento fra il valore medio di mercato e il valore medio catastale degli immobili. Nello specifico, l’intervento è possibile nelle microzone “per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato…e il corrispondente valore medio catastale si discosta significativamente dall’analogo rapporto relativo all’insieme delle microzone comunali” (articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Cosa sono le microzone
La microzona rappresenta una porzione del territorio comunale (in molti casi, coincidente con l’intero Comune) che presenta omogeneità nei caratteri di posizione, urbanistici, storico-ambientali, socioeconomici, nonché nella dotazione dei servizi e infrastrutture urbane. In ciascuna microzona le unità immobiliari sono uniformi per caratteristiche tipologiche, epoca di costruzione e destinazione prevalenti (articolo 2 del Dpr 138/1998).

Cosa vuol dire revisione del classamento
La revisione del classamento (cioè della categoria e della classe) comporta la variazione delle rendite catastali delle unità immobiliari. Va ricordato che la categoria catastale viene attribuita in base alla destinazione d’uso e alle caratteristiche costruttive dell’immobile; la classe viene determinata, in primo luogo, in base al contesto urbano di ubicazione e, in secondo luogo, con riferimento alle altre caratteristiche proprie dell’unità immobiliare non considerate per l’attribuzione della categoria.

Come funziona il processo di revisione
La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari urbane di proprietà privata, situate all’interno delle microzone comunali “anomale”, può essere richiesta dal Comune.L’Agenzia, accertata la sussistenza dei presupposti, avvia con provvedimento del Direttore l’attività di riclassamento e di revisione delle rendite catastali. In seguito alle verifiche tecniche effettuate dagli uffici dell’Agenzia, gli intestatari delle unità immobiliari urbane interessate ricevono un avviso di accertamento, con la rideterminazione del classamento e l’attribuzione di una nuova rendita catastale.

(fonte: Agenzia delle Entrate)

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Novità in materia di contenzioso tributario contenute nella legge di stabilità 2014

L’art. 1, comma 611, della legge 27.12.2013, n.  147, ossia la legge di stabilità per il 2014, ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla disciplina del contenzioso tributario, stabilendo che nelle controversie di cui  all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ossia le controversie di valore, in termini di sola imposta (quelle in presenza di sanzioni irrogate da un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate) la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità della domanda, eliminando pertanto la vecchia formulazione della norma secondo cui la mancata presentazione del reclamo era condizione di ammissibilità della domanda.

Il suddetto comma 611, lett.  a), n. 1), sostituendo la vecchia formulazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, stabilisce infatti che “la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di 90 giorni  di cui al comma 9, l’Agenzia delle Entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione“.

Il reclamo in argomento è l’atto che il contribuente deve presentare, prima della proposizione del ricorso, alla direzione provinciale o regionale che ha emesso l’atto impositivo. Con tale atto il contribuente può anche proporre una mediazione. Decorsi 90 giorni, senza che sia stato accolto il reclamo, o senza la conclusione della mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso, con la conseguenza che il contribuente/ricorrente entro i 30 giorni successivi deve costituirsi in giudizio presso la competente commissione tributaria .

Da ultimo, va precisato che il reclamo di cui sopra deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo contestato.