Il commercialista anche per i forfetari

I contribuenti che hanno aperto la propria posizione IVA nell’anno 2015, usufruendo del nuovo regime forfetario previsto dalla Legge 190 del 23/12/2014, avranno pensato di far a meno di un commercialista e questo perchè il regime adottato, comportando notevoli semplificazioni, poteva essere gestito in economia risparmiando i soldi dello stesso. Tuttavia, a volte non si leggono con attenzione i commi della normativa e quello che può sembrare una sfumatura poco importante, in realtà potrebbe comportare una bella sanzione; in particolare, il comma 69 dell’art. 1 della Legge 190/2014 così recita:

 69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi  dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti  ed  emessi,  i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati  dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture  contabili.  La
dichiarazione  dei  redditi  e'  presentata  nei  termini  e  con  le
modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I  contribuenti  di  cui  al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le  ritenute
alla fonte di cui al titolo III del  citato  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  600  del  1973,  e  successive  modificazioni;
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi,  i  medesimi  contribuenti
indicano il codice fiscale del percettore dei  redditi  per  i  quali
all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la  ritenuta
e l'ammontare dei redditi stessi.

Il tenore della norma è chiaro; i contribuenti che hanno optato per il nuovo regime forfetario, anche se sono soggetti  non  tenuti ad operare la ritenuta alla fonte, devono però OBBLIGATORIAMENTE integrare la propria dichiarazione con le informazioni relative ai percipienti dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta.

L’integrazione andrà effettuata in UNICO 2016 dove sono stati creati righi ad hoc nel quadro RS per la gestione di questi adempimenti.

Il nostro consiglio al contribuente è quello di non sottovalutare alcuni aspetti delle proprie posizioni e di affidarsi ad un commercialista (consigliamo anche di verificare la relativa iscrizione del professionista all’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ⇒ VERIFICA QUI ) per la corretta gestione di tale adempimento e di tutte le pratiche connesse.

Se vuoi contattarci ⇒ PREMI QUI