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Lista degli esami medici che lo stato non pagherà più dal 2016

LA LISTA DEGLI ESAMI MEDICI CHE LO STATO NON PAGHERA’ PIU’ a partire dal 2016

Il ministero della salute ha messo a punto una bozza in cui sarebbero elencate 180 prestazioni che diventeranno a completo carico del cittadino. Ad essere interessati da questo provvedimento sono gli esami diagnostici, in particolare Tac e risonanze magnetiche agli arti e alla colonna vertebrale. L’obiettivo è ovviamente quello di tagliare le spese. Ecco le regole alle quali i medici dovranno attenersi prima di prescivere esami e visite sulla ricetta rossa. La lista completa sarà contenuta nel decreto he il ministero diramerà entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto legislativo enti locali.

Il ministro Beatrice Lorenzin ha dichiarato che le misure saranno “condivise con i medici” e i sindacati di categoria. Per quanto riguarda i tipi di vincolo, le condizioni di erogabilità prevedono che la prestazione a carico del Sistema Sanitario Nazionale sia “limitata a specifiche categorie di destinatari, e/o per particolari finalità, condizioni o indicazioni cliniche”. Per conoscere nel dettaglio i criteri prescrittivi per le 180 prestazioni sanitarie bisogna ancora attendere, ma esiste già un documento con “le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva”. Inoltre, il dl enti locali prevede che la prescrizione non appropriata possa essere contestata al medico dipendente che rischia sanzioni sul salario accessorio.

Vediamo le prestazioni interessate.

ALLERGOLOGIA. Controlli più rigidi per la prescrizione di esami allergologici. Alcuni test e le relative immunizzazioni dovranno essere prescritte solo a seguito di visita specialistica allergologica.

ODONTOIATRIA. L’erogazione di queste prestazioni rimarrà immutata per i ragazzi fino a 14 anni e le persone economicamente disagiate. Le Regioni già da tempo applicano programmi di tutela nell’età evolutiva e l’assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie più fragili. La bozza del documento “lascia alle Regioni il compito di fissare le soglie di reddito o di Isee che discriminano la vulnerabilità sociale”. Le prestazioni di odontoiatria interessate sono 35 su 180 (20% circa).

ESAMI DI LABORATORIO. Per quanto riguarda gli esami di laboratorio, il provvedimento prende in considerazione prestazioni a basso costo e generici follow up che d’ora in poi saranno prescrivibili solo in base a precise indicazioni cliniche. In assenza di qualsiasi fattore di rischio, il colesterolo e i trigliceridi andranno ripetuti ogni tre anni.

DIALISI. “Le condizioni di erogabilità sono riservate alle metodiche di base (domiciliari e ad assistenza limitata) che risultano appropriate solo per pazienti che non presentano complicanze da intolleranza al trattamento e/o che non necessitano di correzione metabolica intensa. Si tratta di 2 prestazioni”.

GENETICA. Queste prestazioni, molto onerose per il Sistema Sanitario Nazionale, sono prescritte ed eseguite al massimo di una sola volta nella vita. Nel decreto saranno riservate alla diagnosi di specifiche malattie genetiche definite in un elenco a parte” Non sarà più possibile prescriverle per una generica mappatura del genoma o a fini di ricerca. Le prestazioni di genetica interessate sono 53 su 180 (30% circa).

TAC E RMN. Per questi esami il provvedimento si è concentrato solo su Tac e Rmn degli arti e la Rmn della colonna con mezzo di contrasto, per un totale di 9 prestazioni. Il ministero ritiene che la prescrizione di queste prestazioni in casi appropriati aiuterà a ridurre le liste d’attesa.

MEDICINA NUCLEARE. Il provvedimento interesserà solo 4 prestazioni di carattere specialistico, per le quali vengono definite le condizioni di erogabilità e indicazioni prioritarie legate a patologie gravi di tipo neoplastico.

MEDICINA DIFENSIVA. Il ministero si impegna a contrastare un fenomeno che ha alti costi per il Sistema Sanitario Nazionale. L’idea è che le misure sull’appropiatezza viaggino insieme alle norme sulla medicina difensiva. Tra le indicazioni c’è la distinzione tra medico dipendente e libero professionista in caso di presunto errore. La responsabilità civile del medico dipendente del Ssn dovrà essere di natura extracontrattuale con tempi di prescrizione di 5 anni e non di 10 anni come avviene oggi. Inoltre si prevede la definizione nei codici di una fattispecie ad hoc per la colpa medica. Si prevede inoltre una limitazione della rivalsa da parte dell’azienda nei confronti del medico. Ci dovrebbe essere inoltre l’obbligo di una preventiva conciliazione con il cittadino per le strutture pubbliche.

(fonte: YAHOO news)

Delega per invio spese mediche 730/2016

Tessera Sanitaria

DELEGA PER INVIO SPESE MEDICHE (730/2016) DA PARTE DELL’INTERMEDIARIO: METODO PER IL CONFERIMENTO 

Come specificato nel capitolo 4.4.1 del DM 31/7/2015 il medico può delegare un soggetto terzo all’invio dei dati di spesa sanitaria.

Per conferire la delega il medico deve collegarsi alla sua area riservata di Sistema TS attraverso le credenziali in suo possesso e con un’apposita funzione di “Gestione deleghe” indicare la scelta del soggetto terzo. Tale scelta deve essere corredata di alcune informazioni relative al soggetto terzo individuato.

In particolare il Sistema TS verificherà che:
–  il soggetto indicato disponga di una abilitazione valida come intermediario fiscale (soggetto abilitato ad Entratel);
–  esista una corretta corrispondenza tra indirizzo PEC del soggetto terzo così come fornito dal medico e il relativo codice fiscale indicato.

Alla verifica con esito positivo di entrambi i controlli, il Sistema TS invia all’indirizzo di posta certificata del soggetto terzo un link per il perfezionamento del processo di delega. In tale fase, il soggetto terzo in qualità di delegato, nell’accettare la delega garantisce il rispetto degli standard previsti dall’art. 3, comma 3 del D. Lgs. 175/2014 e riceve automaticamente dal sistema TS la notifica di abilitazione alla trasmissione dei dati di spesa sanitaria per conto del medico (delegante). Il sistema TS a fronte dl perfezionamento del procedimento inoltra la notifica di abilitazione alla RGS e al medico delegante.

Anche in caso di delega il medico rimane responsabile dei dati trasmessi.

I medici per accreditarsi al sistema dovranno autenticarsi al seguente LINK⇒ CLICCA QUI

Fonte (sito del MEF: Istruzioni operative per i medici e odontoiatri. LINK)

Responsabilità “grave” del medico

Con la sentenza del 20 gennaio 2014 n. 2347 della Cassazione,  viene modificato il tenore delle responsabilità del medico previste dalla Legge 08.11.2012 n° 189 , G.U. 10.11.2012 (legge di conversione del decreto Balduzzi) che prevedeva ladepenalizzazione delle responsabilità del professionista per colpa lieve; infatti, con la sentenza della Cassazione se il professionista nello svolgimento della propria attività non si attiene alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica ne risponde penalmente con colpa grave e non può richiedere le attenuanti per colpa lieve: il terapeuta dunque potrà invocare il nuovo favorevole parametro di valutazione della sua condotta professionale solo se si sia attenuto alle direttive solidamente fondate e come tali riconosciute.

La norma ha fatto emergere la «distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per la prima volta normativamente introdotta nell’ambito della disciplina penale dell’imputazione soggettiva e, dall’altro, la valorizzazione delle linee guida e delle virtuose pratiche terapeutiche, purché corroborate dal sapere scientifico». Ricordiamo che la colpa grave per i medici esiste ancora in caso di errore inescusabile dovuto o alla mancata applicazione delle cognizioni generali della professione o all’assenza di quel minimo di abilità necessaria a usare il bisturi per il chirurgo o all’assenza di prudenza e diligenza per il medico.

Il fatto
La Corte ha inquadrato nel concetto di malattia i 40 giorni di gravi sofferenze fisiche e psichiche della paziente, che non era riuscita neppure ad apparire bella, avendo riportato un rilevante danno estetico, dovuto anche alle cicatrici rimaste dopo l’incisione. A queste si aggiungeva un «distacco del muscolo mammario» che si «arricciava durante i movimenti» mentre nell’altro seno «un muscolo completamente staccato rotolava verso l’alto».
Malgrado il quadro poco lusinghiero, il ricorrente invocava l’applicazione del decreto Balduzzi, ricordando anche che la signora aveva sottoscritto il consenso informato ed era al corrente dei rischi dell’intervento. Ma la firma della paziente è ininfluente e va esclusa anche la norma richiamata. L’acquisizione del consenso informato, rappresenta, infatti, solo la condizione di «liceità» dell’azione del medico, ma non influisce sulla valutazione della sua condotta. Considerazioni che valgono a maggior ragione «nell’ambito della chirurgia estetica, per sua natura non connotata dall’urgenza ma finalizzata a migliorare l’aspetto fisico del paziente in funzione della sua vita di relazione». Né il chirurgo, che aveva altri precedenti penali per “insuccessi”, poteva chiedere l’applicazione della legge Balduzzi riservata solo al camice bianco che «si sia attenuto a direttive solidamente fondate e come tali riconosciute». Con questa sentenza la Cassazione arriva a conclusioni diverse rispetto a quelle raggiunte con la sentenza 47265 del 2012, con la quale aveva assolto un chirurgo estetico che aveva anche lui “pasticciato” con le protesi, causando alla paziente consistenti danni estetici e sofferenze. In quell’occasione però i giudici avevano escluso che «gli inestetismi procurati con l’avventuroso trattamento chirurgico» potessero essere considerati una malattia, anche a causa dell’età della paziente e alla pregressa condizione estetica.

FONTE:  Il Sole 24 Ore del 21.1.2014 – p.21 – Medici, responsabilità «rigida» di Maciocchi Patrizia