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Il commercialista anche per i forfetari

I contribuenti che hanno aperto la propria posizione IVA nell’anno 2015, usufruendo del nuovo regime forfetario previsto dalla Legge 190 del 23/12/2014, avranno pensato di far a meno di un commercialista e questo perchè il regime adottato, comportando notevoli semplificazioni, poteva essere gestito in economia risparmiando i soldi dello stesso. Tuttavia, a volte non si leggono con attenzione i commi della normativa e quello che può sembrare una sfumatura poco importante, in realtà potrebbe comportare una bella sanzione; in particolare, il comma 69 dell’art. 1 della Legge 190/2014 così recita:

 69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi  dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti  ed  emessi,  i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati  dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture  contabili.  La
dichiarazione  dei  redditi  e'  presentata  nei  termini  e  con  le
modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I  contribuenti  di  cui  al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le  ritenute
alla fonte di cui al titolo III del  citato  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  600  del  1973,  e  successive  modificazioni;
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi,  i  medesimi  contribuenti
indicano il codice fiscale del percettore dei  redditi  per  i  quali
all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la  ritenuta
e l'ammontare dei redditi stessi.

Il tenore della norma è chiaro; i contribuenti che hanno optato per il nuovo regime forfetario, anche se sono soggetti  non  tenuti ad operare la ritenuta alla fonte, devono però OBBLIGATORIAMENTE integrare la propria dichiarazione con le informazioni relative ai percipienti dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta.

L’integrazione andrà effettuata in UNICO 2016 dove sono stati creati righi ad hoc nel quadro RS per la gestione di questi adempimenti.

Il nostro consiglio al contribuente è quello di non sottovalutare alcuni aspetti delle proprie posizioni e di affidarsi ad un commercialista (consigliamo anche di verificare la relativa iscrizione del professionista all’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ⇒ VERIFICA QUI ) per la corretta gestione di tale adempimento e di tutte le pratiche connesse.

Se vuoi contattarci ⇒ PREMI QUI

Novità in materia di contenzioso tributario contenute nella legge di stabilità 2014

L’art. 1, comma 611, della legge 27.12.2013, n.  147, ossia la legge di stabilità per il 2014, ha introdotto alcune rilevanti modifiche alla disciplina del contenzioso tributario, stabilendo che nelle controversie di cui  all’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992, ossia le controversie di valore, in termini di sola imposta (quelle in presenza di sanzioni irrogate da un atto emesso dall’Agenzia delle Entrate) la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità della domanda, eliminando pertanto la vecchia formulazione della norma secondo cui la mancata presentazione del reclamo era condizione di ammissibilità della domanda.

Il suddetto comma 611, lett.  a), n. 1), sostituendo la vecchia formulazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/92, stabilisce infatti che “la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di 90 giorni  di cui al comma 9, l’Agenzia delle Entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione“.

Il reclamo in argomento è l’atto che il contribuente deve presentare, prima della proposizione del ricorso, alla direzione provinciale o regionale che ha emesso l’atto impositivo. Con tale atto il contribuente può anche proporre una mediazione. Decorsi 90 giorni, senza che sia stato accolto il reclamo, o senza la conclusione della mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso, con la conseguenza che il contribuente/ricorrente entro i 30 giorni successivi deve costituirsi in giudizio presso la competente commissione tributaria .

Da ultimo, va precisato che il reclamo di cui sopra deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell’atto impositivo contestato.