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Regime forfettario 2016

Regime forfettario 2016La Legge di Stabilità 2016 ha cambiato e dato una nuova veste al regime forfettario che era stato introdotto nel 2015; gli aspetti principali di questo regime sono:

  • Aliquota sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività)
  • La soglia dei ricavi annui è stata incrementata a 30.000€ per i professionisti e di 10.000€ per le altre categorie
  • I soggetti ammessi sono le persone fisiche sia nella veste di ditte individuali che di professionisti
  • la durata del regime è illimitata nel tempo purchè vengano rispettati i criteri di soglia
  • Costi vengono determinati in modo forfettario sulla base di % stabilite in funzione dei codici attività (ateco)
  • Aliquote INPS stabilite in funzione del tipo di attività con possibilità di ridurre i contributi minimali.
  • Possibilità di avere collaboratori e dipendenti per un massimo di 5.000€ lordi annuo
  • La soglia degli acquisti di beni strumentali è di 20.000€ annuo
  • Possibilità di svolgere in concomitanza un lavoro dipendente purchè il reddito di questi non sia superiore a 30.000€ lordi annuo

Il regime forfettario 2016 consente di ottenere i seguenti vantaggi:

  • Unica aliquota fiscale del 15% sostitutiva di Irpef, Addizionali e Irap (ridotta al 5% per coloro che iniziano una nuova attività)
  • Non assoggettamento a IVA, Studi di Settore e Ritenuta d’Acconto
  • Nessun obbligo di tenere i registri IVA
  • Possibilità di richiedere l’abbattimento del 35% dei contributi minimali INPS per coloro che optano questo regime (solo per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti)

Lo studio resta a disposizione per chiarimenti o richieste (Clicca QUI per contattarci)

Scadenze Fiscali Settembre

Settembre è il mese delle presentazione telematiche; ecco le principali scadenze:

  • 21 settembre 2015: presentazione 770/2015
  • 30 settembre 2015: presentazione Unico PF, SP, SC, ENC /2015
  • 30 settembre 2015: presentazione IRAP / 2015
  • 30 settembre 2015: presentazione modello IVA /2015

Crediti Irpef, Ires e Irap oltre i 15 mila euro

Dal 2014 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, relativi all’Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutive e ritenute, maturarti nell’anno precedente, se utilizzati in compensazione oltre il limite di 15 mila euro devono essere certificati con il visto di conformità sulla dichiarazione di riferimento.
 
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate il superamento del limite va riscontrato sul singolo tributo ,e non sul cumulo, inoltre non scatta l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione con il visto, come invece previsto per l’IVA.
 
Le novità riguardano solo la compensazione orizzontale dei crediti fiscali (art.17 Dlgs. 241/97), le nuove disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, si riferiscono quindi ai crediti maturati nel corso di tale annualità.
Lo studio, previa analisi della documentazione può rilasciare il visto di conformità!!!