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Regime forfettario 2016

Regime forfettario 2016La Legge di Stabilità 2016 ha cambiato e dato una nuova veste al regime forfettario che era stato introdotto nel 2015; gli aspetti principali di questo regime sono:

  • Aliquota sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività)
  • La soglia dei ricavi annui è stata incrementata a 30.000€ per i professionisti e di 10.000€ per le altre categorie
  • I soggetti ammessi sono le persone fisiche sia nella veste di ditte individuali che di professionisti
  • la durata del regime è illimitata nel tempo purchè vengano rispettati i criteri di soglia
  • Costi vengono determinati in modo forfettario sulla base di % stabilite in funzione dei codici attività (ateco)
  • Aliquote INPS stabilite in funzione del tipo di attività con possibilità di ridurre i contributi minimali.
  • Possibilità di avere collaboratori e dipendenti per un massimo di 5.000€ lordi annuo
  • La soglia degli acquisti di beni strumentali è di 20.000€ annuo
  • Possibilità di svolgere in concomitanza un lavoro dipendente purchè il reddito di questi non sia superiore a 30.000€ lordi annuo

Il regime forfettario 2016 consente di ottenere i seguenti vantaggi:

  • Unica aliquota fiscale del 15% sostitutiva di Irpef, Addizionali e Irap (ridotta al 5% per coloro che iniziano una nuova attività)
  • Non assoggettamento a IVA, Studi di Settore e Ritenuta d’Acconto
  • Nessun obbligo di tenere i registri IVA
  • Possibilità di richiedere l’abbattimento del 35% dei contributi minimali INPS per coloro che optano questo regime (solo per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti)

Lo studio resta a disposizione per chiarimenti o richieste (Clicca QUI per contattarci)

Sanzioni e tasse

In vista del prossimo adempimento relativo al pagamento del II acconto delle #tasse, nel nostro web magazine di oggi è stato messo in evidenza un interessante articolo pubblicato su “Tasse-Fisco.com” dove vengono illustrate in modo chiaro le aliquote applicabili in caso di omesso versamento delle tasse. In particolare:

RavvedimentoSanzione%
Entro 14 giorni dalla scadenza dell’omesso o rotardato pagamento0,2% per giorno
Dal 15esimo giorno al 30esimo giorno dalla scadenza1/10 del 30%3,00%
Dal 31esimo giorno al 30 settembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo1/8 del 30%3,75%
Entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato omesso o ritardato il tributo1/9 del 30%3,33%
Entro il 30 settembre del secondo anno successivo a quello in cui è stato comesso l’inadempimento1/7 del 30%4,28%
Oltre1/6 del 30%5,00%

Potete leggere l’articolo integrale nel nostro web magazine “The Studio D.G. ® Daily” ⇒ Clicca QUI

 

Canoni d’affitto non riscossi

The Studio D.G. ® DailyOggi nel nostro magazine troverete un interessante articolo riguardo i canoni di locazione non riscossi. Ricordiamo che ai sensi dell’art. 26 del TUIR, i canoni vanno sempre dichiarati fin quando non intervenga una sentenza (nel caso di immobili locati ad uso abitativo) ovvero una causa prevista dal contratto (nel caso di immobili non ad uso abitativo) che consentano di NON considerare i canoni di locazione non riscossi come reddito imponibile.

Leggete il nostro web magazine di oggi (16.11.2015) per saperne di più ⇒ Clicca QUI

Se ti sei perso l’articolo, scrivici per avere una copia dello stesso via mail ⇒ SCRIVICI