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Compensazione dei crediti e debiti delle Imprese nei confronti delle PP.AA.

E’ notizia di qualche giorno fa quella secondo cui l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento del 31.01.2014 col quale sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, nonché il modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24 e la relativa legenda in materia di compensazione tra debiti e crediti di imprese verso pubbliche amministrazioni, dando così esecuzione a quanto disposto con il D.L. 08.04.2013, n. 35.
In sintesi, da oggi, le imprese che hanno maturato crediti nei confronti dello Stato, degli enti pubblici, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per l’esecuzione di appalti, per forniture e somministrazioni, potranno compensare detti crediti con relativi debiti nei confronti degli enti medesimi.
Le condizioni per accedere a tale meccanismo di compensazione sono che il rapporto credito-debito deve sussistere nei confronti dello stesso ente e devono essere crediti certi, liquidi ed esigibili, non prescritti e maturati antecedentemente al 31.12.2012.
Inoltre, la compensazione avviene nei confronti di debiti per i quali è già pendente una procedura di “recupero” attivata dalla P.A. interessata.
Da ultimo, va precisato che le imprese che vogliono accedere alla  compensazione in argomento devono previamente registrarsi sulla piattaforma informatica predisposta dal M.E.F. ed ottenere la certificazione dei crediti di cui sopra (certi liquidi ed esigibili e maturati ante 31.12.2012).

POS e professionisti – regolamentazione

POSE’ arrivato al capolinea la regolamentazione dell’utilizzo del POS per i professionisti; infatti è stato pubblicato con la GU Serie Generale n.21 del 27-1-2014 il decreto del 24 gennaio 2014 riguardante le definizioni e gli ambiti di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito. Il decreto si compone di 3 articoli, ma l’aspetto che secondo noi è rilevante è che la disposizione obbligherebbe ad accettare i pagamenti solo se dovuti da consumatori o utenti definiti come le persone fisiche che agiscono per finalità estranee all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale; per cui per le sole le prestazioni rese a consumatori finali (ovvero senza partita IVA) vigerebbe l’obbligo di accettare un’eventuale richiesta di pagamento delle proprie prestazioni con carta di debito.

Di seguito l’analisi del decreto.
Definizione di carta di debito: strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare transazioni presso un esercente abilitato all’accettazione della medesima carta, emessa da un istituto di credito, previo deposito di fondi in via anticipata da parte dell’utilizzatore, che non finanzia l’acquisto ma consente l’addebito in tempo reale; per cui le carte di credito al momento sarebbero escluse.

Definizione di esercente: il beneficiario, impresa o professionista, di un pagamento abilitato all’accettazione di carte di pagamento anche attraverso canali telematici.

Definizione di terminale evoluto di accettazione multipla: terminale POS con tecnologia di accettazione multipla ovvero che consente l’accettazione di strumenti di pagamento tramite diverse tecnologie, in aggiunta a quella “a banda magnetica” o a “microchip”.

Ambito di applicazione (art.2): l’obbligo scatta per pagamenti superiori a 30 euro per l’acquisto di prodotti o servizi. In via transitoria e fino al 30 giugno 2014 l’obbligo sarà in vigore per i professionisti ed imprese che hanno avuto nell’anno 2013 un fatturato superiore a 200.000 euro.

Si ringrazia l’avv.to Tommasiello per la notizia.