La compensazione dei crediti oltre 15.000 euro
La compensazione dei crediti Irpef, Ires, Irap, ritenute alla fonte ed imposte sostitutive oltre 15.000 euro dal 01 gennaio 2014 potranno essere fatti solo con l’apposizione del visto di conformità ex art. 35, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 241/97 alla relativa dichiarazione.
Per maggiori approfondimenti è possibile leggere la circolare allegata.