Tag: compensazione

Crediti Irpef, Ires e Irap oltre i 15 mila euro

Dal 2014 i crediti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, relativi all’Irpef, Ires, Irap, imposte sostitutive e ritenute, maturarti nell’anno precedente, se utilizzati in compensazione oltre il limite di 15 mila euro devono essere certificati con il visto di conformità sulla dichiarazione di riferimento.
 
Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate il superamento del limite va riscontrato sul singolo tributo ,e non sul cumulo, inoltre non scatta l’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione con il visto, come invece previsto per l’IVA.
 
Le novità riguardano solo la compensazione orizzontale dei crediti fiscali (art.17 Dlgs. 241/97), le nuove disposizioni si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, si riferiscono quindi ai crediti maturati nel corso di tale annualità.
Lo studio, previa analisi della documentazione può rilasciare il visto di conformità!!!

Compensazione dei crediti e debiti delle Imprese nei confronti delle PP.AA.

E’ notizia di qualche giorno fa quella secondo cui l’Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento del 31.01.2014 col quale sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, nonché il modello di quietanza dei versamenti eseguiti con modalità telematiche mediante modello F24 e la relativa legenda in materia di compensazione tra debiti e crediti di imprese verso pubbliche amministrazioni, dando così esecuzione a quanto disposto con il D.L. 08.04.2013, n. 35.
In sintesi, da oggi, le imprese che hanno maturato crediti nei confronti dello Stato, degli enti pubblici, degli enti locali e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale per l’esecuzione di appalti, per forniture e somministrazioni, potranno compensare detti crediti con relativi debiti nei confronti degli enti medesimi.
Le condizioni per accedere a tale meccanismo di compensazione sono che il rapporto credito-debito deve sussistere nei confronti dello stesso ente e devono essere crediti certi, liquidi ed esigibili, non prescritti e maturati antecedentemente al 31.12.2012.
Inoltre, la compensazione avviene nei confronti di debiti per i quali è già pendente una procedura di “recupero” attivata dalla P.A. interessata.
Da ultimo, va precisato che le imprese che vogliono accedere alla  compensazione in argomento devono previamente registrarsi sulla piattaforma informatica predisposta dal M.E.F. ed ottenere la certificazione dei crediti di cui sopra (certi liquidi ed esigibili e maturati ante 31.12.2012).