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Webinar 11 Dicembre…SOLD OUT

Webinar su strumenti social

Il dott. Galotti terrà per l’Ordine dei Commercialisti di Roma un convegno sulla comunicazione social degli studi professionali. 470 #commercialisti si sono prenotati per partecipare al convegno che ha suscitato notevole interesse tra gli iscritti. 


Ecco un estratto dell’intevista al dottor Galotti.
D: dott. Galotti perchè questo convegno?
R: il convegno nasce dalla constatazione che molti studi professionali non hanno un approccio social e considerano strumenti quali facebook o linkedin solo come svago e non come opportunità.

D: cosa vuol dire oggi per uno studio non avere un sito internet?
R: vuol dire perdere terreno rispetto alla concorrenza e perdere opportunità. Un buon sito consente di avere visibilità e farsi conoscere. Se sviluppato bene può aumentare il numero di clienti dello studio.

D: si può essere social con le proprie conoscenze, oppure bisogna rivolgersi a terzi che hanno competenze nel settore?
R: sicuramente se non si hanno determinate conoscenze è meglio rivolgersi a chi sviluppa per mestiere questi strumenti. Oggi nella rete si trovano molti documenti che consentono di capire i meccanismi di questo tipo di marketing, per cui se si hanno un pò di abilità tecniche, tempo per aggiornarsi e creatività, ritengo che nella fase iniziale di sviluppo si può fare tutto in autonomia.

D: qual è secondo lei lo strumento social che tutti dovrebbero sviluppare?
R: ritengo che lo sviluppo delle comunicazioni tra i vari social debba far considerare che non esiste più un unico strumento bensì una serie di struementi che devono essere coordinati tra di loro affinchè possano interagire e creare un marketing molto più incisivo. 

Studio DG….#commercialisti per passione

I compensi liquidati agli avvocati dalle compagnie assicurative sono utilizzabili ai fini del calcolo del reddito imponibile

La Cassazione, sez. VI tributaria, con l’ordinanza del 14.02.2014 n.  3445 ha stabilito che la documentazione rinvenuta presso gli uffici delle compagnie assicurative relativa ai compensi professionali liquidati agli avvocati nelle pratiche di sinistri (stradali) è utilizzabile al fine dell’accertamento dei redditi degli avvocati medesimi.

Gli Ermellini infatti, in accoglimento del ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate di Nola, hanno cassato la sentenza della Commissione Tributaria per la Regione Campania che aveva precedentemente accolto l’appello presentato contro la decisione di primo grado in un giudizio di opposizione ad un avviso di accertamento inerente l’Irpef, Irap ed IVA, emesso nei confronti del ricorrente, avvocato, attivo principalmente nel settore dell’infortunistica stradale. Il ricorso scaturiva dalle accertate irregolarità contabili riscontrate a carico del professionista da parte dei funzionari dell’erario attingendo informazioni da tabulati acquisiti presso alcune compagnie assicurative. Da detti tabulati emergevano somme percepite dal professionista a titolo di onorario, che tuttavia non erano state regolarmente contabilizzate in sede di dichiarazione dei redditi.

Sconfessando quanto stabilito dalla Commissione Tributaria Regionale, secondo la quale le pretese dell’Agenzia delle Entrate erano sguarnite di prova, la Cassazione, con l’ordinanza in questione – precisando preliminarmente che i tabulati acquisiti dall’ufficio accertatore dalle compagnie assicurative non dovevano essere consegnati al professionista per ragioni di privacy, ma semmai dovevano essere da quest’ultimo richiesti direttamente alle società assicurative -, ha invece affermato che “in tema di accertamento dell’imposta sui redditi ed al fine della determinazione sintetica del reddito annuale complessivo, secondo le previsioni del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38 – che consiste nell’applicazione di presunzioni semplici, in virtù delle quali (art. 2727 c.c.) l’ufficio finanziario è legittimato a risalire ad un fatto noto (nella specie, l’acquisizione di onorari da parte di clienti risarciti dalle compagnie assicurative) a quello ignorato (sussistenza di un certo reddito e, quindi, capacità contributiva) -, la presunzione semplice genera l’inversione dell’onere della prova, trasferendo al contribuente l’impegno di dimostrare  che il dato di fatto sul quale essa si fonda  non corrisponde alla realtà“. Prova che, nella controversia in argomento, il ricorrente non era stato in grado di fornire, non avendo quindi provato che il dato di fatto su cui si fondava la pretesa tributaria non corrispondeva alla realtà.

Cassando la sentenza di secondo grado, la Suprema Corte ha pertanto rinviato alla Commissione Tributaria campana per un nuovo esame, la quale dovrà conformarsi ai principi di diritto suindicati.

 

 

 

 

L’avvocato non paga l’IRAP

Non paga l’Irap l’avvocato che svolge collaborazioni in diversi studi professionali non propri. Gli elementi integrativi del presupposto di imposta (autonoma organizzazione) ricorrono quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerurnque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Ne consegue che il requisito della “autonoma organizzazione” non può essere implicitamente desunto dalla nozione di abitualità, né deve essere inteso in senso soggettivo come “auto-organizzazione” creata e gestita direttamente dal professionista in quanto esente da vincoli di subordinazione (propri del lavoro dipendente), ma deve essere intesa in senso oggettivo come apparato distinto dalla persona del professionista, costituito dall’aggregazione di beni strumentali e/o risorse umane.

Corte di Cassazione, Sezione Tributaria civile, Sentenza 21 ottobre 2013, n. 23719
fonte: sezione diritto del Sole24ore

ringrazio l’avv.to Tiziano Tommasiello per l’articolo.