Responsabilità “grave” del medico

Con la sentenza del 20 gennaio 2014 n. 2347 della Cassazione,  viene modificato il tenore delle responsabilità del medico previste dalla Legge 08.11.2012 n° 189 , G.U. 10.11.2012 (legge di conversione del decreto Balduzzi) che prevedeva ladepenalizzazione delle responsabilità del professionista per colpa lieve; infatti, con la sentenza della Cassazione se il professionista nello svolgimento della propria attività non si attiene alle linee guida ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica ne risponde penalmente con colpa grave e non può richiedere le attenuanti per colpa lieve: il terapeuta dunque potrà invocare il nuovo favorevole parametro di valutazione della sua condotta professionale solo se si sia attenuto alle direttive solidamente fondate e come tali riconosciute.

La norma ha fatto emergere la «distinzione tra colpa lieve e colpa grave, per la prima volta normativamente introdotta nell’ambito della disciplina penale dell’imputazione soggettiva e, dall’altro, la valorizzazione delle linee guida e delle virtuose pratiche terapeutiche, purché corroborate dal sapere scientifico». Ricordiamo che la colpa grave per i medici esiste ancora in caso di errore inescusabile dovuto o alla mancata applicazione delle cognizioni generali della professione o all’assenza di quel minimo di abilità necessaria a usare il bisturi per il chirurgo o all’assenza di prudenza e diligenza per il medico.

Il fatto
La Corte ha inquadrato nel concetto di malattia i 40 giorni di gravi sofferenze fisiche e psichiche della paziente, che non era riuscita neppure ad apparire bella, avendo riportato un rilevante danno estetico, dovuto anche alle cicatrici rimaste dopo l’incisione. A queste si aggiungeva un «distacco del muscolo mammario» che si «arricciava durante i movimenti» mentre nell’altro seno «un muscolo completamente staccato rotolava verso l’alto».
Malgrado il quadro poco lusinghiero, il ricorrente invocava l’applicazione del decreto Balduzzi, ricordando anche che la signora aveva sottoscritto il consenso informato ed era al corrente dei rischi dell’intervento. Ma la firma della paziente è ininfluente e va esclusa anche la norma richiamata. L’acquisizione del consenso informato, rappresenta, infatti, solo la condizione di «liceità» dell’azione del medico, ma non influisce sulla valutazione della sua condotta. Considerazioni che valgono a maggior ragione «nell’ambito della chirurgia estetica, per sua natura non connotata dall’urgenza ma finalizzata a migliorare l’aspetto fisico del paziente in funzione della sua vita di relazione». Né il chirurgo, che aveva altri precedenti penali per “insuccessi”, poteva chiedere l’applicazione della legge Balduzzi riservata solo al camice bianco che «si sia attenuto a direttive solidamente fondate e come tali riconosciute». Con questa sentenza la Cassazione arriva a conclusioni diverse rispetto a quelle raggiunte con la sentenza 47265 del 2012, con la quale aveva assolto un chirurgo estetico che aveva anche lui “pasticciato” con le protesi, causando alla paziente consistenti danni estetici e sofferenze. In quell’occasione però i giudici avevano escluso che «gli inestetismi procurati con l’avventuroso trattamento chirurgico» potessero essere considerati una malattia, anche a causa dell’età della paziente e alla pregressa condizione estetica.

FONTE:  Il Sole 24 Ore del 21.1.2014 – p.21 – Medici, responsabilità «rigida» di Maciocchi Patrizia

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Danilo Galotti

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