Obbligo di motivazione della cartella esattoriale

2585-cartella-esattorialeLa Corte di Cassazione, sez. VI tributaria, con ordinanza n.  8934 del17.04.2014, ha affermato che la cartella di pagamento emessa dall’Agente della Riscossione deve essere sempre motivata in modo specifico e dettagliato, in modo tale che il contribuente si trovi messo adeguatamente a conoscenza dei motivi che fondano il recupero coattivo del credito fiscale e possa, conseguentemente, impugnare la cartella innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

In particolare, la S.C. ha stabilito che la cartella esattoriale che non sia preceduta da un motivato avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della L. n. 212 del 2000, come del resto già affermato in precedenza dalla stessa Cassazione, con sentenza n. 26330 del 16.12.2009.

In quest’ultima decisione, la Corte aveva in effetti già precisato come  “conformemente all’orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza 229/99 e ordinanza 117/00), questa Corte ha avuto modo di precisare, con giurisprudenza dalla quale non vi è motivo qui per discostarsi, che l’obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo è ora espressamente sancito dall’art. 71, comma secondo bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comma aggiunto dall’art. 6 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall’art. 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall’art. 7 della Legge 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento (ex plurimis, Cass. 15638/04)”.

Il condivisibile orientamento della Cassazione sopra esposto, chiarisce quindi il principio per cui quando la cartella di pagamento si trova ad essere il primo atto ricevuto dal contribuente mediante il quale viene formulata una richiesta (o, più precisamente, intimazione) di pagamento di un debito di natura tributaria, quest’ultima deve essere motivata in modo specifico e dettagliato.

E ciò al contrario di quanto avviene tuttora nella stragrande maggior parte dei casi in cui le cartelle sono format precompilati che contengono motivazioni limitati a meri riferimenti normativi e a sintetiche indicazioni sulla natura del credito vantato.

E’ chiaro, in proposito, che la mancanza di una motivazione completa e comprensibile mina il diritto del contribuente a conoscere il procedimento logico e giuridico seguito dall’Amministrazione finanziaria, con inevitabile conseguenze in relazione alla possibilità di reagire, presso le competenti sedi, in maniera efficace e strutturata ad atti potenzialmente illegittimi o comunque erronei.

Conseguenze che si ripercuotono evidentemente sul concreto esplicarsi del diritto di difesa sancito dalla Costituzione (art. 24).

 

 

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Tiziano Tommasiello