Definizione agevolata delle cartelle di pagamento
La Legge di stabilità 2014 consente ai contribuenti di versare, entro il 28 febbraio, in un’unica soluzione, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi, senza il pagamento degli interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo.
La previsione riguardai carichi iscritti a ruolo emessi da uffici statali , agenzie fiscali, Regioni ,Province e Comuni, affidati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013.
Il beneficio della sanatoria si basa sul risparmio degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, calcolati direttamente dall’ufficio, secondo il tasso legale, dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione fino alla data di consegna all’agente della riscossione dei ruoli nei quali le somme sono iscritte, e degli interessi di mora , applicati dall’agente della riscossione quando il debitore ritarda il pagamento di somme iscritte a ruolo. La misura di questi ultimi, oggi pari al 5,23%, è stabilita annualmente dal MEF in base alla media dei tassi bancari attivi.
Sono escluse dalla previsione le somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i contributi richiesti dagli enti previdenziali (Inps, Inail), i tributi locali non riscossi da Equitalia e le richieste di pagamento di enti diversi da quelli ammessi.
La “rottamazione” delle cartelle non riguarda tutti i tributi nella stessa misura.
Viene infatti chiarito che le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva beneficiano integralmente dello stralcio degli interessi, mentre per le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada l’agevolazione è limitata agli interessi di mora.
La somma dovuta dovrà essere versata, in un’unica soluzione, entro il 28 febbraio 2014, mediante bollettino postale F35 o direttamente presso gli sportelli Equitalia.
Con riferimento alla prima soluzione, si ricorda che dovrà essere indicato tassativamente nel campo “Eseguito da” la dicitura “Definizione Ruoli – L.S. 2014”.
Per una maggiore precisione, si consiglia di utilizzare un differente bollettino F35 , completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
Fino al 15 marzo, la riscossione resterà sospesa per tutti i debiti interessati dalla definizione agevolata
Flavia Dennetta
Ultimi post di Flavia Dennetta (vedi tutti)
- OBBLIGO POS PER PROFESSIONISTI E IMPRESE - 31 Marzo 2014
- Crediti Irpef, Ires e Irap oltre i 15 mila euro - 4 Marzo 2014
- Definizione agevolata delle cartelle di pagamento - 3 Febbraio 2014
Comments are closed.