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Come non pagare il canone RAI

CanoneRAICANONE RAI……comunicazione sostitutiva per non pagarlo.

Il contribuente ha tempo entro il 16 maggio 2016 per effettuare la comunicazione sostitutiva per evitare il pagamento del #canone #RAI per l’anno d’imposta 2016.

In quali casi è possibile non pagarlo?
Sono previsti 3 casi: 1. quando in nessuna delle abitazioni per le quali si è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica 2.quando il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al contribuente in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. 3.  i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro, per essere esonerati dal pagamento del canone TV possono  rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione.

Come si presenta: attraverso una comunicazione sostitutiva che va presentata direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.

Coloro che volessero usufruire del nostro servizio, possono presentarsi con la dichiarazione compilata ed un documento d’identità valido; la comunicazione sarà effettuata in tempo reale.
La dichiarazione può essere scaricata —-> QUI

Il commercialista anche per i forfetari

I contribuenti che hanno aperto la propria posizione IVA nell’anno 2015, usufruendo del nuovo regime forfetario previsto dalla Legge 190 del 23/12/2014, avranno pensato di far a meno di un commercialista e questo perchè il regime adottato, comportando notevoli semplificazioni, poteva essere gestito in economia risparmiando i soldi dello stesso. Tuttavia, a volte non si leggono con attenzione i commi della normativa e quello che può sembrare una sfumatura poco importante, in realtà potrebbe comportare una bella sanzione; in particolare, il comma 69 dell’art. 1 della Legge 190/2014 così recita:

 69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi  dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti  ed  emessi,  i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati  dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture  contabili.  La
dichiarazione  dei  redditi  e'  presentata  nei  termini  e  con  le
modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I  contribuenti  di  cui  al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le  ritenute
alla fonte di cui al titolo III del  citato  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  600  del  1973,  e  successive  modificazioni;
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi,  i  medesimi  contribuenti
indicano il codice fiscale del percettore dei  redditi  per  i  quali
all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la  ritenuta
e l'ammontare dei redditi stessi.

Il tenore della norma è chiaro; i contribuenti che hanno optato per il nuovo regime forfetario, anche se sono soggetti  non  tenuti ad operare la ritenuta alla fonte, devono però OBBLIGATORIAMENTE integrare la propria dichiarazione con le informazioni relative ai percipienti dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta.

L’integrazione andrà effettuata in UNICO 2016 dove sono stati creati righi ad hoc nel quadro RS per la gestione di questi adempimenti.

Il nostro consiglio al contribuente è quello di non sottovalutare alcuni aspetti delle proprie posizioni e di affidarsi ad un commercialista (consigliamo anche di verificare la relativa iscrizione del professionista all’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ⇒ VERIFICA QUI ) per la corretta gestione di tale adempimento e di tutte le pratiche connesse.

Se vuoi contattarci ⇒ PREMI QUI

Lista degli esami medici che lo stato non pagherà più dal 2016

LA LISTA DEGLI ESAMI MEDICI CHE LO STATO NON PAGHERA’ PIU’ a partire dal 2016

Il ministero della salute ha messo a punto una bozza in cui sarebbero elencate 180 prestazioni che diventeranno a completo carico del cittadino. Ad essere interessati da questo provvedimento sono gli esami diagnostici, in particolare Tac e risonanze magnetiche agli arti e alla colonna vertebrale. L’obiettivo è ovviamente quello di tagliare le spese. Ecco le regole alle quali i medici dovranno attenersi prima di prescivere esami e visite sulla ricetta rossa. La lista completa sarà contenuta nel decreto he il ministero diramerà entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto legislativo enti locali.

Il ministro Beatrice Lorenzin ha dichiarato che le misure saranno “condivise con i medici” e i sindacati di categoria. Per quanto riguarda i tipi di vincolo, le condizioni di erogabilità prevedono che la prestazione a carico del Sistema Sanitario Nazionale sia “limitata a specifiche categorie di destinatari, e/o per particolari finalità, condizioni o indicazioni cliniche”. Per conoscere nel dettaglio i criteri prescrittivi per le 180 prestazioni sanitarie bisogna ancora attendere, ma esiste già un documento con “le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva”. Inoltre, il dl enti locali prevede che la prescrizione non appropriata possa essere contestata al medico dipendente che rischia sanzioni sul salario accessorio.

Vediamo le prestazioni interessate.

ALLERGOLOGIA. Controlli più rigidi per la prescrizione di esami allergologici. Alcuni test e le relative immunizzazioni dovranno essere prescritte solo a seguito di visita specialistica allergologica.

ODONTOIATRIA. L’erogazione di queste prestazioni rimarrà immutata per i ragazzi fino a 14 anni e le persone economicamente disagiate. Le Regioni già da tempo applicano programmi di tutela nell’età evolutiva e l’assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie più fragili. La bozza del documento “lascia alle Regioni il compito di fissare le soglie di reddito o di Isee che discriminano la vulnerabilità sociale”. Le prestazioni di odontoiatria interessate sono 35 su 180 (20% circa).

ESAMI DI LABORATORIO. Per quanto riguarda gli esami di laboratorio, il provvedimento prende in considerazione prestazioni a basso costo e generici follow up che d’ora in poi saranno prescrivibili solo in base a precise indicazioni cliniche. In assenza di qualsiasi fattore di rischio, il colesterolo e i trigliceridi andranno ripetuti ogni tre anni.

DIALISI. “Le condizioni di erogabilità sono riservate alle metodiche di base (domiciliari e ad assistenza limitata) che risultano appropriate solo per pazienti che non presentano complicanze da intolleranza al trattamento e/o che non necessitano di correzione metabolica intensa. Si tratta di 2 prestazioni”.

GENETICA. Queste prestazioni, molto onerose per il Sistema Sanitario Nazionale, sono prescritte ed eseguite al massimo di una sola volta nella vita. Nel decreto saranno riservate alla diagnosi di specifiche malattie genetiche definite in un elenco a parte” Non sarà più possibile prescriverle per una generica mappatura del genoma o a fini di ricerca. Le prestazioni di genetica interessate sono 53 su 180 (30% circa).

TAC E RMN. Per questi esami il provvedimento si è concentrato solo su Tac e Rmn degli arti e la Rmn della colonna con mezzo di contrasto, per un totale di 9 prestazioni. Il ministero ritiene che la prescrizione di queste prestazioni in casi appropriati aiuterà a ridurre le liste d’attesa.

MEDICINA NUCLEARE. Il provvedimento interesserà solo 4 prestazioni di carattere specialistico, per le quali vengono definite le condizioni di erogabilità e indicazioni prioritarie legate a patologie gravi di tipo neoplastico.

MEDICINA DIFENSIVA. Il ministero si impegna a contrastare un fenomeno che ha alti costi per il Sistema Sanitario Nazionale. L’idea è che le misure sull’appropiatezza viaggino insieme alle norme sulla medicina difensiva. Tra le indicazioni c’è la distinzione tra medico dipendente e libero professionista in caso di presunto errore. La responsabilità civile del medico dipendente del Ssn dovrà essere di natura extracontrattuale con tempi di prescrizione di 5 anni e non di 10 anni come avviene oggi. Inoltre si prevede la definizione nei codici di una fattispecie ad hoc per la colpa medica. Si prevede inoltre una limitazione della rivalsa da parte dell’azienda nei confronti del medico. Ci dovrebbe essere inoltre l’obbligo di una preventiva conciliazione con il cittadino per le strutture pubbliche.

(fonte: YAHOO news)