Category: Medici

Giovani Medici – linee guida

Interessante articolo che spiega come muoversi per un giovane medico nella giungla della fiscalità italiana nel momento in cui si presenta la possibilità di aprire la partita IVA. I temi trattati sono:

  • Partita IVA si oppure no?
  • Fattura e ritenuta d’acconto
  • Dichiarazione dei redditi

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Lista degli esami medici che lo stato non pagherà più dal 2016

LA LISTA DEGLI ESAMI MEDICI CHE LO STATO NON PAGHERA’ PIU’ a partire dal 2016

Il ministero della salute ha messo a punto una bozza in cui sarebbero elencate 180 prestazioni che diventeranno a completo carico del cittadino. Ad essere interessati da questo provvedimento sono gli esami diagnostici, in particolare Tac e risonanze magnetiche agli arti e alla colonna vertebrale. L’obiettivo è ovviamente quello di tagliare le spese. Ecco le regole alle quali i medici dovranno attenersi prima di prescivere esami e visite sulla ricetta rossa. La lista completa sarà contenuta nel decreto he il ministero diramerà entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Decreto legislativo enti locali.

Il ministro Beatrice Lorenzin ha dichiarato che le misure saranno “condivise con i medici” e i sindacati di categoria. Per quanto riguarda i tipi di vincolo, le condizioni di erogabilità prevedono che la prestazione a carico del Sistema Sanitario Nazionale sia “limitata a specifiche categorie di destinatari, e/o per particolari finalità, condizioni o indicazioni cliniche”. Per conoscere nel dettaglio i criteri prescrittivi per le 180 prestazioni sanitarie bisogna ancora attendere, ma esiste già un documento con “le condizioni di erogabilità e le indicazioni di appropriatezza prescrittiva”. Inoltre, il dl enti locali prevede che la prescrizione non appropriata possa essere contestata al medico dipendente che rischia sanzioni sul salario accessorio.

Vediamo le prestazioni interessate.

ALLERGOLOGIA. Controlli più rigidi per la prescrizione di esami allergologici. Alcuni test e le relative immunizzazioni dovranno essere prescritte solo a seguito di visita specialistica allergologica.

ODONTOIATRIA. L’erogazione di queste prestazioni rimarrà immutata per i ragazzi fino a 14 anni e le persone economicamente disagiate. Le Regioni già da tempo applicano programmi di tutela nell’età evolutiva e l’assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie più fragili. La bozza del documento “lascia alle Regioni il compito di fissare le soglie di reddito o di Isee che discriminano la vulnerabilità sociale”. Le prestazioni di odontoiatria interessate sono 35 su 180 (20% circa).

ESAMI DI LABORATORIO. Per quanto riguarda gli esami di laboratorio, il provvedimento prende in considerazione prestazioni a basso costo e generici follow up che d’ora in poi saranno prescrivibili solo in base a precise indicazioni cliniche. In assenza di qualsiasi fattore di rischio, il colesterolo e i trigliceridi andranno ripetuti ogni tre anni.

DIALISI. “Le condizioni di erogabilità sono riservate alle metodiche di base (domiciliari e ad assistenza limitata) che risultano appropriate solo per pazienti che non presentano complicanze da intolleranza al trattamento e/o che non necessitano di correzione metabolica intensa. Si tratta di 2 prestazioni”.

GENETICA. Queste prestazioni, molto onerose per il Sistema Sanitario Nazionale, sono prescritte ed eseguite al massimo di una sola volta nella vita. Nel decreto saranno riservate alla diagnosi di specifiche malattie genetiche definite in un elenco a parte” Non sarà più possibile prescriverle per una generica mappatura del genoma o a fini di ricerca. Le prestazioni di genetica interessate sono 53 su 180 (30% circa).

TAC E RMN. Per questi esami il provvedimento si è concentrato solo su Tac e Rmn degli arti e la Rmn della colonna con mezzo di contrasto, per un totale di 9 prestazioni. Il ministero ritiene che la prescrizione di queste prestazioni in casi appropriati aiuterà a ridurre le liste d’attesa.

MEDICINA NUCLEARE. Il provvedimento interesserà solo 4 prestazioni di carattere specialistico, per le quali vengono definite le condizioni di erogabilità e indicazioni prioritarie legate a patologie gravi di tipo neoplastico.

MEDICINA DIFENSIVA. Il ministero si impegna a contrastare un fenomeno che ha alti costi per il Sistema Sanitario Nazionale. L’idea è che le misure sull’appropiatezza viaggino insieme alle norme sulla medicina difensiva. Tra le indicazioni c’è la distinzione tra medico dipendente e libero professionista in caso di presunto errore. La responsabilità civile del medico dipendente del Ssn dovrà essere di natura extracontrattuale con tempi di prescrizione di 5 anni e non di 10 anni come avviene oggi. Inoltre si prevede la definizione nei codici di una fattispecie ad hoc per la colpa medica. Si prevede inoltre una limitazione della rivalsa da parte dell’azienda nei confronti del medico. Ci dovrebbe essere inoltre l’obbligo di una preventiva conciliazione con il cittadino per le strutture pubbliche.

(fonte: YAHOO news)

FAQ su spese mediche al sistema TS

Tessera Sanitaria

Spese tessera sanitaria

I dubbi sull’inoltro delle spese mediche al sistema TS (ricordiamo che la comunicazione scade il 31 gennaio 2016) sono molti, per questo molti enti ed ordini stanno diramando circolari sui quesiti più frequenti. Di seguito, riportiamo le FAQ più interessanti pubblicate dall’Ordine dei Medici di Latina.

Entro il 31 gennaio 2016 quali fatture devo registrare e inviare tramite il sistema TS?
Devono essere inviati i dati relativi a tutte le prestazioni sanitarie pagate dai pazienti nell’anno 2015, anche se la data di emissione della fattura è nell’anno 2014. Ad esempio: fattura emessa nel mese di dicembre 2014 e incassata nel mese di gennaio 2015.

C’è un limite di numero di fatture sotto il quale non c’è l’obbligo di invio?
No

Quali sono le fatture che non devono essere inserite da parte di un libero professionista?
Non vanno inserite le fatture non emesse nei confronti dei pazienti e non relative a prestazioni sanitarie (es. consulenze, compensi con IVA per prestazioni professionali verso enti o società,..). In generale le fatture con IVA non vanno mandate perché, se è stata assoggettata a IVA, vuole dire che non sono prestazioni sanitarie in senso stretto. Tuttavia, le fatture rilasciate dai medici di famiglia riguardanti i certificati per la domanda di invalidità INPS che sono con IVA sono da ritenere prestazioni sanitarie.

Io faccio solo “intramoenia”. Cosa devo fare?
Assolutamente niente. Fanno tutto la tua azienda ospedaliera o la tua ASL.

Io non ho la partita IVA perché ho solo un rapporto di lavoro con la mia struttura accreditata. Cosa devo fare?
Assolutamente niente. Farà tutto la tua struttura.

STUDI ASSOCIATI (da comunicazione della FNOMCeO dell’8 gennaio 2016) Condivido lo studio con un collega. Il mio è uno studio associato?
Hai uno studio associato solo se hai costituito una associazione professionale e hai chiesto un codice fiscale e una partita IVA specifici per l’associazione. Se stai semplicemente dividendo le spese con un collega, non hai uno studio associato e le due posizioni singole restano separate. Ognuno trasmetterà i propri dati.

Ho uno studio con altri colleghi formato come SRL. Anche il nostro è uno studio associato?
No, lo studio associato è una associazione professionale che è una cosa diversa da una società. Se il tuo studio è una società, l’obbligo scatterà dal prossimo anno.

Io ho uno studio associato e non riesco ad accreditare lo studio al sistema TS. Come devo comportarmi?
L’associazione professionale non può essere accreditata al sistema TS, quindi l’obbligo di trasmissione è in capo al medico che è stato indicato quale rappresentante” dell’associazione nella comunicazione mandata dal consulente all’Agenzia delle Entrate. Se hai un dubbio, puoi verificare chi è il rappresentante chiedendo al consulente chi è stato indicato nel modello AA7/10 oppure puoi controllare con il Cassetto Fiscale.

Sono medico e sono accreditato al sistema TS. Come faccio a trasmettere i dati dello studio associato?
Il sistema è lo stesso che usi per i tuoi dati personali, semplicemente devi indicare la partita IVA dello studio associato invece della tua. Puoi fare tutto da solo, oppure puoi delegare un consulente.

Anche le associazioni possono delegare un consulente?
Si, ma la procedura è unica per l’associazione e per il suo rappresentante, quindi la delega vale per entrambi. Non è possibile fare da soli per una posizione e delegare per l’altra. O deleghi tutto o fai tutto da solo.

Sono il rappresentante di uno studio associato, ma ho anche una partita IVA e faccio qualche fattura personalmente. Cosa devo fare?
Devi mandare due file: uno con i dati delle tue fatture e uno con i dati dell’associazione. Sistema TS distinguerà i due file senza problemi, perché in uno c’è la tua partita IVA personale, nell’altro c’è la partita IVA dello studio associato.

Ho cambiato il rappresentante dell’associazione professionale. Cosa devo fare?
Avvisa il tuo consulente e fagli trasmettere la variazione dei dati con il modello AA7/10 indicando il nuovo rappresentante (che deve essere iscritto all’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri).

Se il rappresentante ha un consulente, mentre lo studio associato ne ha un altro come si fa a mandare i file?
La delega è unica, quindi può essere delegato solo un consulente. La cosa è meno problematica di quanto sembri. Uno dei due consulenti genera il file e lo manda all’altro, cioè a quello delegato, che fa la trasmissione per entrambi.

Quali sono i documenti che devo avere a portata di mano per effettuare le operazioni? tessera sanitaria – codice fiscale – PEC – credenziali (PIN) per il Sistema TS – codice IVA Cosa devo fare per trasmettere i dati per il 730-precompilato?
Se non lo hai già fatto, devi :
a) accreditarti per ottenere la password (oppure pin oppure credenziali) per il Sistema Tessera Sanitaria;
b) decidere se vuoi fare da solo oppure se vuoi delegare il tuo consulente in modo che faccia lui per tuo conto. La delega deve essere effettuata esclusivamente attraverso il Sistema TS una volta ottenute le credenziali (vedi più avanti come fare). Ho già le credenziali (oppure pin oppure password) per i certificati di malattia/trasmissione ricette del SSN.

Non mi ricordo se ho mandato la PEC all’Ordine. Come faccio a controllare?
Vai sul sito http://www.inipec.gov.it/cerca-pec e metti il tuo codice fiscale (gli altri dati non servono). Se la tua PEC è stata comunicata regolarmente all’Ordine, risulta dal sito. Se non la trovi su questo sito, chiama l’Ordine per verificare se sono in possesso della tua PEC e, in caso positivo, chiedi di inviarla al registro INI PEC, altrimenti comunicala all’Ordine inviando un messaggio dalla tua PEC a quella dell’Ordine. Infatti, la PEC è riconosciuta dal sistema solo se presente nel registro INI PEC. Come già precisato, la tua PEC non deve essere scaduta.

Non ho ancora la PEC ……. cosa devo fare?
Devi procurartela. Puoi rivolgerti a qualsiasi gestore: http://www.agid.gov.it/infrastrutture-sicurezza/pec-elenco-gestori oppure seguire le istruzioni dell’Ordine.

Ora che sono in possesso del codice identificativo (codice fiscale) e della parola chiave (password) quale è la schermata da utilizzare per entrare nel Sistema TS ed effettuare le operazioni?
https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp

Posso mandare i dati del 730 da solo? È difficile?
Per mandare da solo i dati per il 730 precompilato devi accedere nel sistema e, una volta sul menu, troverai a sinistra la voce “Gestione dati spesa 730” che apre la sezione “730 precompilato – Spese sanitarie”. Devi inserire i dati di una fattura, quindi codice fiscale del paziente, partita IVA tua, data di incasso e pochi altri dati. Non è difficile, ma in questo caso occorre inserire una fattura alla volta. Puoi seguire le istruzioni con il tutorial che abbiamo trovato sul sito dell’Ordine dei Medici di Lucca: http://www.ordinemedicilatina.it/wpcontent/uploads/2016/01/istruzioni_per_invio_fattura_con_sistema_ts-2.pdf Comunque, i passaggi sono questi (da Odontoiatria 33 del 15/12/2015):  La Partita Iva: si deve indicare quella dello studio. Se l’iscritto ha più strutture, ad esempio un studio privato e una società anche una società, indicherà il numero di partita iva della struttura che ha emesso la fattura.  Data emissione: Inserire la data della fattura.  Dispositivo: Il Call Center del STS dice di inserire il numero 1 che è il codice identificativo della Fattura.  Numero documento: Inserire il numero della fattura.  Pagamento anticipato: spuntare se la data del pagamento non coincide con la data della fattura.  Codice Fiscale Assistito: Inserire il CF, del paziente a cui è intestata la fattura.  Tipo di spesa: scegliere il tipo della prestazione effettuata sulla base delle 6 previste.  Importo: l’importo della fattura. A questo punto si clicca su “aggiungi” per salvare la scheda e, una volta verificato che i dati inseriti sono corretti, potete inviare la scheda cliccando su “conferma”. Una volta “confermato” potete inserire i dati di spesa di un nuovo paziente ricompilando tutti i campi, compreso quello della Partita Iva dello studio che non rimane memorizzato nel campo. Sezioni di verifica Nella sezione “Gestione spese sanitarie” potete ricercare i dati dei singoli pazienti mentre in quella “Ricevute spese sanitarie” potete verificare le trasmissioni andate a buon fine. Se hai emesso tante fatture, è più opportuno predisporre un file di fatture (dai programma di contabilità) ed inviarle al Sistema TS.

Devo mandare i dati di tutte le fatture?
L’obbligo riguarda i dati delle fatture rilevanti per la detrazione delle spese mediche del paziente. Se hai emesso una fattura per addebitare parte delle spese dello studio a un collega che lavora con te, questa fattura può essere omessa.

Se mando una fattura in più, cioè una fattura che non avrei dovuto mandare, ricevo una sanzione?
No. Quindi, nel dubbio, è meglio mandare una fattura in più che saltarne una che invece avrebbe dovuto essere trasmessa.

Posso revocare la delega oppure cambiare il delegato?
Assolutamente sì. Come sempre devi entrare nel portale https://sistemats4.sanita.finanze.it/simossHome/login.jsp e seguire le istruzioni. L’operazione richiede poco tempo e un po’ di pazienza. Meglio non andare per tentativi. Quando inserisci la delega, cerca di non fare errori.

Posso mandare io una parte dei dati e una parte farla mandare dal consulente?
No. O li mandi tutti tu, oppure li fai mandare tutti dal consulente.

Il consulente mi farà pagare di più per questo servizio?
Il rapporto tra cliente e consulente è regolato dall’accordo tra le parti, quindi il prezzo è libero.

Il mio consulente mi ha spiegato che deve controllare uno ad uno i codici fiscali e che quindi per il suo studio il lavoro è lunghissimo. E’ vero?
No. Il consulente deve semplicemente copiarli senza errori dalla fattura che gli hai dato da contabilizzare. Quindi sei tu che devi stare attento a scrivere bene i codici fiscali, copiandoli dalla tessera sanitaria.

Se il mio consulente sbaglia, chi paga?
Prima di tutto, se c’è un errore e questo viene corretto entro 5 giorni dalla richiesta dell’Agenzia delle Entrate, non c’è nessuna sanzione, quindi il problema non si pone. Se l’errore non viene corretto, valgono le regole normali: la sanzione è in ogni caso notificata al medico, ma il consulente, se ha sbagliato, deve risarcire il cliente.

L’assistito può opporsi alla trasmissione dei dati per le fatture del 2015?
L’opposizione dell’assistito comunicata al medico non si applica con riferimento alle spese sanitarie sostenute nel corso dell’anno 2015. L’assistito può accedere al Sistema TS, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta di riferimento, per selezionare le proprie spese sanitarie pervenute al Sistema TS per le quali esprimere la propria opposizione all’utilizzo da parte dell’Agenzia delle entrate. Il Sistema TS provvederà alla cancellazione senza ritardo dai propri archivi dei dati di spesa per i quali è stata manifestata da parte dell’assistito l’opposizione. (da Decreto 31 luglio 2015 Art.3 – MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE) http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/08/11/15A06173/sg

Quando la fattura è emessa si intende incassata nello stesso giorno di emissione?
Le fatture si intendono pagate all’emissione delle stesse (cash oppure mediante POS) cioè si intendono per cassa. In poche eccezioni le fatture sono saldate in data successiva a quella di emissione (ad esempio pagamento per bonifico). Permane in questi casi valida la data di emissione della fattura ai fini della registrazione della stessa nel Sistema TS.

Se il paziente riferisce di avere in corso una pratica assicurativa riguardante la stessa prestazione erogata?
Qualora il paziente sia assicurato e deve provvedere lui stesso a pagare l’onorario del professionista, in attesa che la compagnia assicuratrice gli eroghi quanto di sua spettanza, il professionista emette FATTURA PROFORMA (fornirsi di apposito “blocchetto” da acquistare nelle cartolibrerie specializzate). Quando poi il paziente torna a pagare quest’ultimo emette la fattura vera e propria. Naturalmente questa è una cortesia che viene fatta al paziente ed è l’unica tutela per potersi rivalere su questi in caso di inadempienza! Nel caso in cui il paziente sia convenzionato con polizze che prevedano il terzo pagante, il professionista avrà sicuramente firmato un contratto in cui sarà specificato come dovrà essere effettuata la fatturazione e quali saranno i tempi per l’accredito degli emolumenti. Quindi, per quanto sopra detto, il paziente non può procrastinare il pagamento della fattura alla data di liquidazione della prestazione per questi motivi: La fattura non può rimanere in sospeso. Come già detto la fattura, ai fini fiscali, si intende pagata (quietanzata) alla data di emissione della stessa, un pagamento rinviato a epoca successiva è a rischio e pericolo del medico. Il paziente, se liquidato dalla assicurazione, non ha diritto alla deduzione della stessa per il 730 precompilato. Se non ha espresso opposizione la fattura dovrà essere regolarmente registrata dal medico nel sistema TS e sarà responsabilità, sempre del paziente e non del medico, depennarla secondo le modalità sopra riportate. E’ consigliabile che il medico non sia coinvolto nelle decisioni del suo paziente.

Quali sono le sanzioni?
In caso di omessa, tardiva o errata trasmissione delle certificazioni uniche o dei dati relativi agli oneri deducibili o detraibili, si applica una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione con un massimo di 50.000 euro. Se la comunicazione è correttamente trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20.000 euro. Nei casi di errata comunicazione dei dati, la sanzione non si applica se la trasmissione dei dati corretti è effettuata entro i 5 giorni successivi alla scadenza ovvero, in caso di segnalazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, entro i 5 giorni successivi alla segnalazione stessa. La legge di stabilità per il 2016 ha stabilito che non vengano applicate le suddette sanzioni in caso di: – “lieve tardività” nella trasmissione dei dati; – oppure di errata trasmissione degli stessi, “se l’errore non determina un’indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata”. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni in caso di omessa trasmissione dei dati. E’ bene riflettere sul fatto che se si sbaglia un codice fiscale, il cittadino titolare del codice corretto NON usufruirà della detrazione che gli spetta, e bisognerà vedere se avrà diritto o meno a rivalersi, ma nel caso il codice fiscale errato appartenga ad UN ALTRO cittadino, questi usufruirà della detrazione che NON GLI SPETTAVA, e quindi chi ha trasmesso il documento verrà sanzionato. Altro esempio: se al posto di inserire, come cifra di spesa, 100,00 Euro, inserite, erroneamente, 102,00 Euro, l’erario subirà un danno e potrà sanzionarvi CON 100,00 Euro. A questo punto si consiglia, di effettuare un controllo MOLTO accurato dei documenti che si stanno trasmettendo.

fonte: http://www.ordinemedicilatina.it/wp-content/uploads/2015/12/TS-REV04_aggiornato_09_01_20161.pdf