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Come non pagare il canone RAI

CanoneRAICANONE RAI……comunicazione sostitutiva per non pagarlo.

Il contribuente ha tempo entro il 16 maggio 2016 per effettuare la comunicazione sostitutiva per evitare il pagamento del #canone #RAI per l’anno d’imposta 2016.

In quali casi è possibile non pagarlo?
Sono previsti 3 casi: 1. quando in nessuna delle abitazioni per le quali si è titolare di utenza elettrica è detenuto un apparecchio tv da parte di alcun componente della famiglia anagrafica 2.quando il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al contribuente in quanto il canone è dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica. 3.  i cittadini che hanno compiuto 75 anni, con un reddito annuo non superiore a 6.713 euro, per essere esonerati dal pagamento del canone TV possono  rivolgersi agli uffici dell’Agenzia per presentare una dichiarazione sostitutiva di richiesta di esenzione.

Come si presenta: attraverso una comunicazione sostitutiva che va presentata direttamente dal contribuente o dall’erede tramite l’applicazione web sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel, oppure tramite gli intermediari abilitati.

Coloro che volessero usufruire del nostro servizio, possono presentarsi con la dichiarazione compilata ed un documento d’identità valido; la comunicazione sarà effettuata in tempo reale.
La dichiarazione può essere scaricata —-> QUI

Giovani Medici – linee guida

Interessante articolo che spiega come muoversi per un giovane medico nella giungla della fiscalità italiana nel momento in cui si presenta la possibilità di aprire la partita IVA. I temi trattati sono:

  • Partita IVA si oppure no?
  • Fattura e ritenuta d’acconto
  • Dichiarazione dei redditi

E’ possibile leggere l’articolo dal nostro newspaper di oggi oppure direttamente da questo link ⇒ CLICCA QUI

Il commercialista anche per i forfetari

I contribuenti che hanno aperto la propria posizione IVA nell’anno 2015, usufruendo del nuovo regime forfetario previsto dalla Legge 190 del 23/12/2014, avranno pensato di far a meno di un commercialista e questo perchè il regime adottato, comportando notevoli semplificazioni, poteva essere gestito in economia risparmiando i soldi dello stesso. Tuttavia, a volte non si leggono con attenzione i commi della normativa e quello che può sembrare una sfumatura poco importante, in realtà potrebbe comportare una bella sanzione; in particolare, il comma 69 dell’art. 1 della Legge 190/2014 così recita:

 69. Fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi  dell'articolo
22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n.
600, e successive modificazioni, i documenti ricevuti  ed  emessi,  i
contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati  dagli
obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture  contabili.  La
dichiarazione  dei  redditi  e'  presentata  nei  termini  e  con  le
modalita' definiti nel regolamento di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. I  contribuenti  di  cui  al
comma 54 del presente articolo non sono tenuti a operare le  ritenute
alla fonte di cui al titolo III del  citato  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  600  del  1973,  e  successive  modificazioni;
tuttavia, nella dichiarazione dei redditi,  i  medesimi  contribuenti
indicano il codice fiscale del percettore dei  redditi  per  i  quali
all'atto del pagamento degli stessi non e' stata operata la  ritenuta
e l'ammontare dei redditi stessi.

Il tenore della norma è chiaro; i contribuenti che hanno optato per il nuovo regime forfetario, anche se sono soggetti  non  tenuti ad operare la ritenuta alla fonte, devono però OBBLIGATORIAMENTE integrare la propria dichiarazione con le informazioni relative ai percipienti dei redditi per i quali all’atto del pagamento non è stata operata la ritenuta.

L’integrazione andrà effettuata in UNICO 2016 dove sono stati creati righi ad hoc nel quadro RS per la gestione di questi adempimenti.

Il nostro consiglio al contribuente è quello di non sottovalutare alcuni aspetti delle proprie posizioni e di affidarsi ad un commercialista (consigliamo anche di verificare la relativa iscrizione del professionista all’Albo Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ⇒ VERIFICA QUI ) per la corretta gestione di tale adempimento e di tutte le pratiche connesse.

Se vuoi contattarci ⇒ PREMI QUI